la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  promuove  e favorisce lo sviluppo delle attivita'
sportive, in favore delle persone disabili, considerando  la  pratica
delle   stesse  un  servizio  sociale  ed  un  elemento  basilare  di
formazione psicofisica.
   2.  Alle   societa',   associazioni,   federazioni   sportive   e'
riconosciuta  primaria  importanza nel raggiungimento delle finalita'
di cui alla presente legge.
   3. In attuazione dei principi di cui ai commi 1 e  2,  la  Regione
concede,  ai  soggetti  ivi  indicati,  i  contributi  previsti negli
articoli 2 e 5 della presente legge.