la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attivita' sportive, in favore delle persone disabili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica. 2. Alle societa', associazioni, federazioni sportive e' riconosciuta primaria importanza nel raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge. 3. In attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede, ai soggetti ivi indicati, i contributi previsti negli articoli 2 e 5 della presente legge.